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Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono gia' fabbricanti di mangimi semplici di origine animale, di mangimi composti o di integratori o di mangimi integrati, possono continuare la loro attivita' in attesa del rilascio delle prescritte autorizzazioni, purche' presentino apposita domanda entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge. Ai fabbricanti di cui al comma precedente e' concesso un termine di sei mesi dalla data di presentazione della domanda, prevista dal presente articolo, per adeguare i propri stabilimenti ed attrezzature alle norme della presente legge.
Testo in vigore dal 26 marzo 1963 al 3 novembre 1999
