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Presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica e' istituito un Comitato interministeriale con il compito di proporre i provvedimenti necessari per assicurare il coordinamento di azione tra le varie Amministrazioni interessate alla produzione, al commercio e all'impiego delle sostanze o preparati ad azione stupefacente e di dare parere su tutte le questioni relative a detta materia che siano sottoposte al suo esame. Il Comitato interministeriale di cui al precedente comma, e' presieduto dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica o da un funzionario dipendente, suo delegato, ed e' composto di:
- a)due funzionari dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica, di cui uno appartenente all'Ufficio centrale stupefacenti;
- b)un ufficiale dell'Arma dei carabinieri e un funzionario designato dal Ministero dell'interno;
- c)un ufficiale della Guardia di finanza e un funzionario designato dal Ministero delle finanze;
- d)un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia;
- e)un funzionario designato dal Ministero degli affari esteri;
- f)un funzionario designato dal Ministero dell'industria e del commercio;
- g)un funzionario designato dal Ministero del commercio con l'estero;
- h)un funzionario di gruppo A di grado non inferiore al 9° in servizio presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica, segretario. I componenti il Comitato ed il segretario sono nominati con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica, durano in carica tre anni e possono essere confermati. E' in facolta' dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica di far intervenire nelle adunanze del Comitato, senza voto deliberativo, per lo studio di speciali questioni, persone di riconosciuta competenza estranee al Comitato predetto.
Testo in vigore dal 12 novembre 1954 al 30 dicembre 1975
