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E' in facolta' dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica di far intervenire nelle adunanze del Consiglio superiore di sanita', senza voto deliberativo, per lo studio di speciali questioni, persone di riconosciuta competenza estranee al predetto consesso.

Testo in vigore dal 12 novembre 1954 al 30 dicembre 1975

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urn:nir:stato:legge:1954-10-22;1041~art24 · fonte del testo