IL D.P.R. 9 OTTOBRE 1990, N.309 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO
Testo vigente dal 15 novembre 1990
IL D.P.R. 9 OTTOBRE 1990, N.309 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO
Testo vigente dal 15 novembre 1990
4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
È infondata, in riferimento agli artt. 3, 13, primo e secondo comma, 27, secondo comma, e 104, primo comma, della Costituzione, la questione di legittimità degli artt. 253 c.p.p. e 25 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041, sul mandato di cattura obbligatorio. Con sent. n. 64 del 1970 è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 253 c.p.p., solo nella parte in cui esclude l'obbligo della motivazione in ordine ai sufficienti indizi di colpevolezza, ma si è mantenuto fermo, in riferimento agli artt. 13 e 27 Cost., l'istituto della carcerazione preventiva obbligatoria. Va ora precisato, in ordine agli artt. 3 e 25 Cost., che la pericolosità - presunta nella sua discrezionalità dal legislatore - è da mettere in relazione con l'accertamento concreto, adeguatamente motivato dei sufficienti indizi di colpevolezza, e sta alla base della cattura obbligatoria in modo del tutto autonomo rispetto alla pericolosità delle misure di sicurezza, che intervengono successivamente all'espiazione della pena ovvero quando il fatto non è punibile. Essendo, poi, la finalità della cattura obbligatoria plurima, non è violato l'art. 104 della Costituzione, per la pretesa sottrazione al giudice dell'apprezzamento sull'esigenza di evitare l'inquinamento delle prove. Ne', infine, l'art. 25 della legge n. 1041 del 1954 viola gli artt. 13 e 27, secondo comma, della Costituzione: la critica della legge, che riserva eguale trattamento a fattispecie assai diverse, va vagliata in altra sede e non può essere censurata dalla Corte se non quando la sperequazione assume dimensioni tali da non avere una pur minima giustificazione.
Art. 253 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 13 cost. · Art. 25 cost.
V. sent. n. 36 del 1964.
Art. 25 cost. · Art. 76 cost. · Art. 446 c.p. · Art. 3 cost.
È infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 13 e 27 della Costituzione, dell'art. 25 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041 (concernente la disciplina della produzione, del commercio e dell'impiego degli stupefacenti) che per le ipotesi previste dagli artt. 5, 6 e 18 prescrive come obbligatorio il mandato di cattura, in quanto la dichiarazione di parziale illegittimità dell'art. 253 cod. proc. penale è sufficiente ad imporre l'osservanza dell'obbligo di motivazione, in tutti i casi in cui la legge - si tratti del codice processuale o di legge speciale - impone l'emissione del mandato di cattura.
Art. 13 cost. · Art. 27 cost. · Art. 277 c.p.p. · Art. 111 cost.
Con il riferimento, contenuto nell'art. 6 della legge 22 ottobre 1954 n. 1041, all'elenco degli stupefacenti previsto dall'art. 3 della stessa legge, non si da' luogo ad un precetto penale costituito in parte dalla legge e in parte da un atto amministrativo (elenco degli stupefacenti). Il precetto penale, ai fini della riserva di legge, riceve intera la sua enunciazione con la imposizione del divieto il quale contiene una idonea indicazione della condotta vietata e dell'oggetto materiale del delitto. È pertanto infondata la questione di legittimità costituzionale di detto art. 6 in riferimento all'art. 25 della Costituzione.
Art. 25 cost. · Art. 1 Disciplina della produzione, del commercio e dell'impiego degli stupefacenti · Art. 3 Disciplina della produzione, del commercio e dell'impiego degli stupefacenti · Art. 6 Disciplina della produzione, del commercio e dell'impiego degli stupefacenti
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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3 versioni dal 1954
Confronto con la versione in vigore dal 30 dicembre 1975 al 15 novembre 1990. 8 parole tolte, 14 parole aggiunte.
tolto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 DICEMBRE 1975aggiunto: IL D.P.R. 9 OTTOBRE 1990, N.tolto: 685aggiunto: 309 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1954-10-22;1041~art25 · fonte del testo