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Non e' consentita la produzione dell'oppio officinale e degli altri stupefacenti senza l'autorizzazione dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica. L'autorizzazione prevista dal presente articolo e' soggetta alla tassa di concessione governativa di lire 25.000 e deve essere rinnovata ogni tre anni. Chiunque produca oppio officinale o altri stupefacenti senza l'autorizzazione di cui sopra e' punito con la reclusione da due a sette anni e con la multa da lire 200.000 a lire 3.000.000.

Testo in vigore dal 12 novembre 1954 al 4 giugno 1966

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urn:nir:stato:legge:1954-10-22;1041~art5 · fonte del testo