Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 dicembre 1975 al 15 novembre 1990. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dalla l. 22 dicembre 1975, n.685.
Abrogato dal 30 dicembre 1975
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Articolo abrogato dalla l. 22 dicembre 1975, n.685.
Abrogato dal 30 dicembre 1975
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
5 versioni dal 1954
Confronto con la versione in vigore dal 22 maggio 1970 al 30 dicembre 1975. 79 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Non e' consentita la produzione dell'oppio officinale e degli altri stupefacenti senza l'autorizzazione dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica. L'autorizzazione prevista dal presente articolo e' soggetta alla tassa di concessione governativa di lire 25.000 e deve essere rinnovata ogni tre anni. Chiunque produca oppio officinale o altri stupefacenti senza l'autorizzazione di cui sopra e' punito con la reclusione da due a sette anni e con la multa da lire 200.000 a lire 3.000.000.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 DICEMBRE 1975, N.685
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1954-10-22;1041~art5 · fonte del testo