Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 6 novembre 1957 al 16 dicembre 2010. 80 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: La pena prevista nel precedente articolo non puo' essere inferiore a lire 100.000 se colui che detiene o pone in vendita o distribuisce alcole non rispondente ai requisiti fissati non e' in grado di indicare e di provare l'identita' e la provenienza dell'alcole. L'alcole di cui al precedente comma e quello di cui al precedente articolo devono essere denaturati o rilavorati con le norme da stabilirsi dal Ministero delle finanze e dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1957-10-03;1029~art6 · fonte del testo