Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1957
Confronto con la versione in vigore dal 6 novembre 1957 al 16 dicembre 2010. 80 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: La pena prevista nel precedente articolo non puo' essere inferiore a lire 100.000 se colui che detiene o pone in vendita o distribuisce alcole non rispondente ai requisiti fissati non e' in grado di indicare e di provare l'identita' e la provenienza dell'alcole. L'alcole di cui al precedente comma e quello di cui al precedente articolo devono essere denaturati o rilavorati con le norme da stabilirsi dal Ministero delle finanze e dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1957-10-03;1029~art6 · fonte del testo