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[1]L'alcole deve essere limpido, incolore, di odore gradevole, caratteristico alla degustazione; puo' essere tollerato un leggero odore che ricordi appena lievemente la materia prima di origine. La sua gradazione in volume a 15°, 56 non deve essere inferiore a 95°C dell'alcolometro ufficiale adottato dall'Amministrazione finanziaria. Le sostanze estranee contenute in 100 centimetri cubi di alcole anidro non dovranno superare i seguenti limiti:

[2]Alcole metilico, in volume c.c.......... 0,50 per cento Acidita', in acido acetico, mgr........... 5 per cento Eteri, in acetato di etile, mgr........... 60 per cento Aldeidi, mgr..................... 5 per cento Alcoli superiori, mgr................ 10 per cento Forfurolo F........................ tracce La colorazione con il saggio al permanganato, eseguito secondo il metodo di Allen, deve permanere almeno 10 minuti primi.

Testo in vigore dal 6 novembre 1957 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1957-10-03;1029~art2 · fonte del testo