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L'alcole che non presenta i requisiti stabiliti dal precedente articolo non puo' essere immesso al consumo se non adulterato con denaturante generale dello Stato o con denaturanti speciali per usi industriali. E' abrogato l'art. 140 del regolamento per l'applicazione del testo unico delle leggi sugli spiriti approvato con regio decreto 25 novembre 1909, n. 762.
Testo in vigore dal 6 novembre 1957 al 16 dicembre 2010
