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L'alcole importato sia in temporanea che in definitiva non destinato alla denaturazione con denaturante generale dello Stato o con denaturanti per usi industriali deve soddisfare ai requisiti stabiliti dall'art. 2 della presente legge.

Testo in vigore dal 6 novembre 1957 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1957-10-03;1029~art4 · fonte del testo