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Chiunque produce o importa a scopo di vendita, detiene, vende o comunque pone in vendita alcole non rispondente ai requisiti fissati dall'art. 2 della presente legge e' punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 500.000.

Testo in vigore dal 6 novembre 1957 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1957-10-03;1029~art5 · fonte del testo