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La pena prevista nel precedente articolo non puo' essere inferiore a lire 100.000 se colui che detiene o pone in vendita o distribuisce alcole non rispondente ai requisiti fissati non e' in grado di indicare e di provare l'identita' e la provenienza dell'alcole. L'alcole di cui al precedente comma e quello di cui al precedente articolo devono essere denaturati o rilavorati con le norme da stabilirsi dal Ministero delle finanze e dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica.

Testo in vigore dal 6 novembre 1957 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1957-10-03;1029~art6 · fonte del testo