Art. 6
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Le miscele ed emulsioni confezionate con grassi alimentari di origine animale o vegetale diversi dal burro e dai grassi suini contenenti piu' del 2% di umidita' hanno la denominazione generica ed obbligatoria di "margarina" 1 grassi idrogenati alimentari hanno la denominazione generica ed obbligatoria di "grasso idrogenato". Le denominazioni di cui ai commi precedenti debbono figurare nei listini commerciali, negli ordinativi di commissioni, nelle fatture, nelle quietanze e negli avvisi a stampe pubblicitarie dei suddetti prodotti.
Testo in vigore dal 12 dicembre 1951 al 6 marzo 1992
