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Le miscele ed emulsioni confezionate con grassi alimentari di origine animale o vegetale diversi dal burro e dai grassi suini contenenti piu' del 2 per cento di umidita' ed un contenuto di materia grassa non inferiore all'80 per cento hanno denominazione generica ed obbligatoria di "margarina". E' consentita la produzione e la commercializzazione, con la denominazione "margarina leggera a ridotto tenore di grassi", delle miscele ed emulsioni confezionate con grassi alimentari di origine animale o vegetale diversi dal burro e dai grassi suini aventi un contenuto di materia grassa compreso tra il 60 e il 62 per cento. E' consentita la produzione e la commercializzazione, con la denominazione "margarina leggera a basso tenore di grassi", dei prodotti di cui al comma 2 aventi un contenuto di materia grassa compreso tra il 40 e il 42 per cento. Si applicano alla margarina leggera le disposizioni previste per la margarina dalla presente legge. 5. I grassi idrogenati alimentari hanno la denominazione generica ed obbligatoria di "grasso idrogenato"

Testo in vigore dal 6 marzo 1992 al 14 settembre 2012

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 6 marzo 1992

Confronto con la versione in vigore dal 12 dicembre 1951 al 6 marzo 1992. 34 parole tolte, 123 parole aggiunte.

Le miscele ed emulsioni confezionate con grassi alimentari di origine animale o vegetale diversi dal burro e dai grassi suini contenenti piu' del 2tolto: % di umidita' hanno la aggiunto: per cento di umidita' ed un contenuto di materia grassa non inferiore all'80 per cento hanno denominazione generica ed obbligatoria di "margarina" tolto: 1aggiunto: . E' consentita la produzione e la commercializzazione, con la denominazione "margarina leggera a ridotto tenore di grassi", delle miscele ed emulsioni confezionate con grassi alimentari di origine animale o vegetale diversi dal burro e dai grassi suini aventi un contenuto di materia grassa compreso tra il 60 e il 62 per cento. E' consentita la produzione e la commercializzazione, con la denominazione "margarina leggera a basso tenore di grassi", dei prodotti di cui al comma 2 aventi un contenuto di materia grassa compreso tra il 40 e il 42 per cento. Si applicano alla margarina leggera le disposizioni previste per la margarina dalla presente legge. 5. I grassi idrogenati alimentari hanno la denominazione generica ed obbligatoria di "grasso idrogenato"tolto: . Le denominazioni di cui ai commi precedenti debbono figurare nei listini commerciali, negli ordinativi di commissioni, nelle fatture, nelle quietanze e negli avvisi a stampe pubblicitarie dei suddetti prodotti.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1951-11-04;1316~art6 · fonte del testo