Disciplina della produzione e del commercio della margarina e dei grassi idrogenati alimentari
Art. 7
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E' vietato fabbricare, detenere per vendere, vendere, o comunque porre in commercio margarina che abbia un grado di acidita' superiore all'1% espresso in acido oleico, o che contenga:
- 1)meno dell'84% di materie grasse;
- 2)grassi derivanti dal latte;
- 3)idrocarburii di origine minerale;
- 4)materie coloranti vietate dalla legge;
- 5)materie conservative che non siano state riconosciute dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' non nocive alla salute. E' vietato fabbricare, detenere per vendere, vendere o comunque porre in commercio grassi idrogenati alimentari che:
- 1)abbiano un grado di acidita' superiore all'1% espresso in acido oleico;
- 2)contengano piu' del 2% di umidita';
- 3)presentino traccie di catalizzatore, precipitabii' con i metodi ponderali dell'analisi chimica;
- 4)contengano idrocarburi di origine minerale;
- 5)contengano materie coloranti di qualsiasi specie.
Testo in vigore dal 12 dicembre 1951 al 6 marzo 1992
