Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 febbraio 1996 al 14 settembre 2012. Leggi il testo vigente →

E' vietato fabbricare, detenere per vendere, vendere, o comunque porre in commercio margarina che abbia un grado di acidita' superiore all'1% espresso in acido oleico, o che contenga:

  • 1)NUMERO ABROGATO DALLA L. 19 FEBBRAIO 1992, N. 142;
  • 2)grassi derivanti dal latte;
  • 3)idrocarburii di origine minerale;
  • 4)materie coloranti vietate dalla legge;
  • 5)materie conservative che non siano state riconosciute dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' non nocive alla salute. E' vietato fabbricare, detenere per vendere, vendere o comunque porre in commercio grassi idrogenati alimentari che:
  • 1)abbiano un grado di acidita' superiore all'1% espresso in acido oleico;
  • 2)contengano piu' del 2% di umidita';
  • 3)presentino traccie di catalizzatore, precipitabii' con i metodi ponderali dell'analisi chimica;
  • 4)contengano idrocarburi di origine minerale;
  • 5)contengano materie coloranti di qualsiasi specie. 5
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 6 febbraio 1996, n. 52

5

La L. 6 febbraio 1996, n. 52 ha disposto (con l'art. 31, comma 1, lettera b)) che entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della sanita' adotta con decreti le disposizioni di attuazione delle direttive comunitarie in materia di additivi alimentari. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei suddetti decreti, cessa il corrispondente divieto di impiego negli alimenti e nelle bevande degli additivi previsti dal secondo comma, numero 5) del presente articolo,

Testo in vigore dal 25 febbraio 1996 al 14 settembre 2012

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 25 febbraio 1996

Confronto con la versione in vigore dal 6 marzo 1992 al 25 febbraio 1996.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 6 febbraio 1996, n. 52

    La L. 6 febbraio 1996, n. 52 ha disposto (con l'art. 31, comma 1, lettera b)) che entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della sanita' adotta con decreti le disposizioni di attuazione delle direttive comunitarie in materia di additivi alimentari. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei suddetti decreti, cessa il corrispondente divieto di impiego negli alimenti e nelle bevande degli additivi previsti dal secondo comma, numero 5) del presente articolo,

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1951-11-04;1316~art7 · fonte del testo