Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 dicembre 1951 al 3 marzo 1992. Leggi il testo vigente →

La margarina ed i grassi idrogenati alimentari destinati al consumo diretto debbono essere confezionati e posti in vendita in panetti originali ed interi del peso netto non superiore ad un chilogrammo, contenuti in rivestimenti chiusi con sigilli congegnati in modo che, in seguito alla apertura, siano resi inservibili. Sull'involucro del panetto, in una delle facce maggiori devono figurare, con caratteri indelebili ben visibili ed in lingua italiana, le denominazioni "margarina" o "grasso idrogenato", l'indicazione del peso netto del solido in grammi, del nome e del cognome o della ragione sociale del produttore, e del luogo di residenza o sede del medesimo. Le altre facce dell'involucro del panetto debbono portare in carattere indelebile, ben visibile, non inferiore a millimetri 2 di altezza, e su righe distanti fra loro non piu' di 4 millimetri, le diciture "margarina" o "grasso idrogenato" ripetute in sequenza senza soluzione di continuita'.

Testo in vigore dal 12 dicembre 1951 al 3 marzo 1992

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1951-11-04;1316~art9 · fonte del testo