((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 13 NOVEMBRE 1997, N. 519)).4 ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 13 NOVEMBRE 1997, N. 519)).4 ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 13 NOVEMBRE 1997, N. 519)).4 ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 13 NOVEMBRE 1997, N. 519)). ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 13 NOVEMBRE 1997, N. 519)). La margarina ed i grassi idrogenati destinati al consumo diretto, confezionati in piu' involucri, dovranno recare anche sugli involucri interni le indicazioni prescritte dall'art. 9 della legge 4 novembre 1951, n. 1316.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 13 novembre 1997, n.519

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Il D.P.R. 13 novembre 1997, n.519 ha disposto (con l'art. 9, commi 1 e 2) che: "1. Sono soppressi i registri di carico e scarico previsti dall'articolo 8, commi 1, 2 e 3, della legge 23 dicembre 1956, n. 1526. 2. I documenti contabili e fiscali di cui e' prevista la tenuta dalla vigente normativa sostituiscono, ad ogni effetto, i registri di carico e scarico. E' altresi soppresso l'obbligo di vidimazione di detti documenti da parte dell'ufficio periferico territorialmente competente dell'Ispettorato centrale repressione frodi".

Testo vigente dal 23 maggio 1998

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 23 maggio 1998

Confronto con la versione in vigore dal 17 gennaio 1957 al 23 maggio 1998. 336 parole tolte, 55 parole aggiunte.

tolto: Le ditte che abbiano stabilimenti di produzione di margarina e di grassi idrogenati debbono tenere aggiornato, presso gli stabilimenti stessi, un registro di carico e scarico delle materie prime. Alla voce "carico" dovranno essere specificate le quantita' delle materie grasse distinte per qualita' introdotte nello stabilimento, ed alla voce "scarico" le quantita' delle stesse materie grasse destinate alle varie lavorazioni. Dovranno altresi' tenere aggiornato un registro di carico e scarico della margarina e dei grassi idrogenati; alla voce "carico" dovranno riportare i quantitativi di margarina e di grassi idrogenati prodotti; alla voce "scarico" i quantitativi usciti dallo stabilimento con l'indicazione dei destinatari e del numero del documento di accompagnamento. Si intendono finiti e pronti per la vendita, e quindi da includersi alla voce "carico", tutti i quantitativi di margarina e di grassi idrogenati, comunque confezionati, esistenti nei locali dello stabilimento. La tenuta di un registro aggiornato di carico e scarico e' obbligatoria anche per i grossisti ed i depositi di margarina o di grassi idrogenati. Al carico dovranno essere indicati il quantitativo introdotto, la ditta produttrice ed il numero del documento di accompagnamento, allo scarico i quantitativi venduti ed il numero del documento di accompagnamento. I registri di carico e scarico debbono essere, prima dell'uso, numerati e vidimati dall'Istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste competente per territorio. Per le registrazioni di carico e scarico di cui sopra sono riconosciuti idonei i libri tenuti per le scritturazioni previste dal regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, istitutivo dell'imposta generale sull'entrata, o dal testo unico per la finanza locale e dai relativi regolamenti di esecuzione. Anche questi libri dovranno pero' essere vidimati dall'Istituto di vigilanza di cui al precedente comma. Le spedizioni e le consegne, da parte di industriali, grossisti e depositi, di margarina o di grassi idrogenati, debbono essere sempre accompagnate da un documento dal quale risulti il nome della ditta speditrice, quello del vettore e quello della ditta destinataria, nonche' la denominazione, il peso netto del prodotto e la data di spedizioneaggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 13 NOVEMBRE 1997, N. 519. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 13 NOVEMBRE 1997, N. 519. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 13 NOVEMBRE 1997, N. 519. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 13 NOVEMBRE 1997, N. 519. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 13 NOVEMBRE 1997, N. 519. La margarina ed i grassi idrogenati destinati al consumo diretto, confezionati in piu' …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 13 novembre 1997, n.519

    Il D.P.R. 13 novembre 1997, n.519 ha disposto (con l'art. 9, commi 1 e 2) che: "1. Sono soppressi i registri di carico e scarico previsti dall'articolo 8, commi 1, 2 e 3, della legge 23 dicembre 1956, n. 1526. 2. I documenti contabili e fiscali di cui e' prevista la tenuta dalla vigente normativa sostituiscono, ad ogni effetto, i registri di carico e scarico. E' altresi soppresso l'obbligo di vidimazione di detti documenti da parte dell'ufficio periferico territorialmente competente dell'Ispettorato centrale repressione frodi".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1956-12-23;1526~art8 · fonte del testo