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La margarina ed i grassi idrogenati alimentari destinati al consumatore devono essere posti in vendita in imballaggi preconfezionati ovvero in involucri ermeticamente chiusi ovvero in involucri sigillati.

Testo in vigore dal 3 marzo 1992 al 14 settembre 2012

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 3 marzo 1992

Confronto con la versione in vigore dal 12 dicembre 1951 al 3 marzo 1992. 132 parole tolte, 14 parole aggiunte.

La margarina ed i grassi idrogenati alimentari destinati al tolto: consumo diretto debbono essere confezionati e aggiunto: consumatore devono essere posti in vendita in tolto: panetti originali ed interi del peso netto non superiore ad un chilogrammo, contenuti in rivestimenti chiusi con sigilli congegnati in modo che, in seguito alla apertura, siano resi inservibili. Sull'involucro del panetto, in una delle facce maggiori devono figurare, con caratteri indelebili ben visibili ed in lingua italiana, le denominazioni "margarina" o "grasso idrogenato", l'indicazione del peso netto del solido in grammi, del nome e del cognome o della ragione sociale del produttore, e del luogo di residenza o sede del medesimo. Le altre facce dell'involucro del panetto debbono portare in carattere indelebile, ben visibile, non inferiore a millimetri 2 di altezza, e su righe distanti fra loro non piu' di 4 millimetri, le diciture "margarina" o "grasso idrogenato" ripetute in sequenza senza soluzione di continuita' aggiunto: imballaggi preconfezionati ovvero in involucri ermeticamente chiusi ovvero in involucri sigillati.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1951-11-04;1316~art9 · fonte del testo