In caso di condanna per i reati previsti negli articoli precedenti e' sempre ordinata la confisca dei prodotti sequestrati e la pubblicazione per estratto della sentenza. Nei casi piu' gravi il giudice puo' applicare la sospensione dall'esercizio dell'industria e del commercio fino a tre mesi. La sospensione e' sempre applicata nel caso di recidiva.
Testo vigente dal 15 gennaio 1952
