In caso di condanna per i reati previsti negli articoli precedenti e' sempre ordinata la confisca dei prodotti sequestrati e la pubblicazione per estratto della sentenza. Nei casi piu' gravi il giudice puo' applicare la sospensione dall'esercizio dell'industria e del commercio fino a tre mesi. La sospensione e' sempre applicata nel caso di recidiva.

Testo vigente dal 15 gennaio 1952

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urn:nir:stato:legge:1951-12-07;1559~art22 · fonte del testo