In casi di particolare gravita' o di recidiva il giudice ordina con la condanna la chiusura fino a dodici mesi dello stabilimento, cantina, magazzino di deposito di vino o di aceto. Nei casi di recidiva reiterata il giudice ordina la confisca ai sensi dell'art. 240 del Codice penale. La chiusura puo' essere disposta anche provvisoriamente, su richiesta del prefetto ovvero d'ufficio, nel corso del procedimento.

Testo vigente dal 4 agosto 1954

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1954-07-31;561~art6 · fonte del testo