In casi di particolare gravita' o di recidiva il giudice ordina con la condanna la chiusura fino a dodici mesi dello stabilimento, cantina, magazzino di deposito di vino o di aceto. Nei casi di recidiva reiterata il giudice ordina la confisca ai sensi dell'art. 240 del Codice penale. La chiusura puo' essere disposta anche provvisoriamente, su richiesta del prefetto ovvero d'ufficio, nel corso del procedimento.
Testo vigente dal 4 agosto 1954
