La produzione e la confezione a scopo di vendita di estratti, di brodi concentrati e di dadi, di origine animale o vegetale, destinati all'alimentazione, sono sottoposte all'autorizzazione dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica d'intesa con il Ministro per l'industria e il commercio. Tale autorizzazione e' richiesta anche per la immissione al commercio interno dei prodotti di cui al comma precedente, provenienti dall'estero. Il rilascio dell'autorizzazione e' condizionato esclusivamente all'accertamento dei requisiti tecnici ed igienici previsti dalle leggi e dai regolamenti.1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 29 dicembre 1990, n.428
1La L. 29 dicembre 1990, n.428 ha disposto (con l'art. 52) che "Le autorizzazioni di cui all'articolo 1 della legge 6 ottobre 1950, n. 836, sono soppresse"
Testo vigente dal 27 gennaio 1991
