La produzione e la confezione a scopo di vendita di estratti, di brodi concentrati e di dadi, di origine animale o vegetale, destinati all'alimentazione, sono sottoposte all'autorizzazione dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica d'intesa con il Ministro per l'industria e il commercio. Tale autorizzazione e' richiesta anche per la immissione al commercio interno dei prodotti di cui al comma precedente, provenienti dall'estero. Il rilascio dell'autorizzazione e' condizionato esclusivamente all'accertamento dei requisiti tecnici ed igienici previsti dalle leggi e dai regolamenti.1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 29 dicembre 1990, n.428

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La L. 29 dicembre 1990, n.428 ha disposto (con l'art. 52) che "Le autorizzazioni di cui all'articolo 1 della legge 6 ottobre 1950, n. 836, sono soppresse"

Testo vigente dal 27 gennaio 1991

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 gennaio 1991

Confronto con la versione in vigore dal 24 ottobre 1950 al 27 gennaio 1991.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 29 dicembre 1990, n.428

    La L. 29 dicembre 1990, n.428 ha disposto (con l'art. 52) che "Le autorizzazioni di cui all'articolo 1 della legge 6 ottobre 1950, n. 836, sono soppresse"

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1950-10-06;836~art1 · fonte del testo