La produzione ed il commercio delle acqueviti sono sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'industria e del commercio e dell'agricoltura e delle foreste ferma restando la competenza, in materia, del Ministero delle finanze e dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica. Per l'accertamento delle infrazioni alle norme contenute nella presente legge si applicano, in ogni caso, le disposizioni relative alla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, in quanto compatibili.

Testo vigente dal 15 gennaio 1952

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urn:nir:stato:legge:1951-12-07;1559~art18 · fonte del testo