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"Per ottenere l'iscrizione nel ruolo, il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • a)essere cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Comunita' economica europea, ovvero, straniero residente nel territorio della Repubblica italiana;
  • b)godere dell'esercizio dei diritti civili;
  • c)non essere interdetto o inabilitato; fallito; condannato per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, la economia pubblica, l'industria ed il commercio, ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge combini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e, nel massimo, a cinque anni salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
  • d)essere in possesso del titolo di scuola secondaria di primo grado. L'iscrizione nel ruolo e' incompatibile con l'attivita' svolta in qualita' di dipendente da persone, associazioni od enti, pubblici e privati. In deroga al comma precedente, i viaggiatori e piazzisti dell'industria e del commercio, qualora siano in possesso di lettera di incarico di agente o rappresentante di commercio, devono iscriversi al ruolo con l'osservanza delle modalita' previste dalla presente legge. L'iscrizione nel ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio e' altresi' preclusa a coloro che sono iscritti nei ruoli dei mediatori o che comunque svolgono attivita' per le quali e' prescritta l'iscrizione in detti ruoli. Il ruolo e' soggetto a revisione ogni cinque anni.

Testo in vigore dal 8 aprile 1968 al 24 agosto 1971

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-03-12;316~art5 · fonte del testo