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"Per ottenere l'iscrizione nel ruolo, il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
- a)essere cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Comunita' economica europea, ovvero, straniero residente nel territorio della Repubblica italiana;
- b)godere dell'esercizio dei diritti civili;
- c)non essere interdetto o inabilitato; fallito; condannato per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, la economia pubblica, l'industria ed il commercio, ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge combini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e, nel massimo, a cinque anni salvo che non sia intervenuta la riabilitazione; ((d) avere assolto gli impegni derivanti dalle norme relative alla scuola dell'obbligo vigenti al momento della eta' scolare dell'interessato, conseguendo il relativo titolo)). L'iscrizione nel ruolo e' incompatibile con l'attivita' svolta in qualita' di dipendente da persone, associazioni od enti, pubblici e privati. In deroga al comma precedente, i viaggiatori e piazzisti dell'industria e del commercio, qualora siano in possesso di lettera di incarico di agente o rappresentante di commercio, devono iscriversi al ruolo con l'osservanza delle modalita' previste dalla presente legge. L'iscrizione nel ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio e' altresi' preclusa a coloro che sono iscritti nei ruoli dei mediatori o che comunque svolgono attivita' per le quali e' prescritta l'iscrizione in detti ruoli. Il ruolo e' soggetto a revisione ogni cinque anni.
Testo in vigore dal 24 agosto 1971 al 6 giugno 1985
