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Chiunque intenda svolgere l'attivita' di raccomandatario marittimo deve presentare alla commissione di cui all'articolo 7 domanda di iscrizione nell'elenco. Gli aspiranti all'iscrizione nell'elenco devono:

  • a)godere del pieno esercizio dei diritti civili;
  • b)avere conseguito il diploma di scuola media superiore;
  • c)risiedere nella localita' in cui si intende svolgere l'attivita' di raccomandatario;
  • d)non avere subito condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio e contro il patrimonio, per contrabbando oppure per ogni altro delitto non colposo, per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, ovvero per reati in materia valutaria per i quali la legge commini la pena della reclusione;
  • e)non trovarsi in stato di fallimento;
  • f)avere svolto almeno due anni di tirocinio professionale;
  • g)sostenere un esame orale davanti alla commissione di cui all'articolo 7. Tale esame tende ad accertare la conoscenza degli usuali documenti del commercio marittimo, delle cognizioni giuridiche attinenti all'esercizio della professione nonche' della lingua inglese.

Testo in vigore dal 22 aprile 1977 al 8 maggio 2010

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urn:nir:stato:legge:1977-04-04;135~art9 · fonte su Normattiva