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I tartufi destinati al consumo devono appartenere ad uno dei seguenti generi e specie, rimanendo vietato il commercio di qualsiasi altro tipo:

  • 1)Tuber melanosporum Vitt. - Detto volgarmente tartufo nero pregiato di Norcia o di Spoleto;
  • 2)Tuber magnatum Pico. - Detto volgarmente tartufo bianco del Piemonte o di Alba, e tartufo bianco di Acqualagna;
  • 3)Tuber brumale Vitt. - Detto volgarmente tartufo nero d'inverno o trifola nera;
  • 4)Tuber melanosporum var. moschatum De Ferry. - Detto volgarmente tartufo moscato;
  • 5)Tuber aestivum Vitt. - Detto volgarmente tartufo d'estate o Scorzone;
  • 6)Tuber mesentericum Vitt. - Detto volgarmente tartufo nero ordinario o tartufo di Bagnoli;
  • 7)Terfezia leonis. Le caratteristiche botaniche ed organolettiche delle sette specie commerciabili sopra indicate sono riportate nell'Allegato n. 1 che fa parte integrante della presente legge.

Testo in vigore dal 7 agosto 1970 al 5 gennaio 1986

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1970-07-17;568~art1 · fonte del testo