Disciplina della raccolta e del commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo
Art. 1
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I tartufi destinati al consumo devono appartenere ad uno dei seguenti generi e specie, rimanendo vietato il commercio di qualsiasi altro tipo:
- 1)Tuber melanosporum Vitt. - Detto volgarmente tartufo nero pregiato di Norcia o di Spoleto;
- 2)Tuber magnatum Pico. - Detto volgarmente tartufo bianco del Piemonte o di Alba, e tartufo bianco di Acqualagna;
- 3)Tuber brumale Vitt. - Detto volgarmente tartufo nero d'inverno o trifola nera;
- 4)Tuber melanosporum var. moschatum De Ferry. - Detto volgarmente tartufo moscato;
- 5)Tuber aestivum Vitt. - Detto volgarmente tartufo d'estate o Scorzone;
- 6)Tuber mesentericum Vitt. - Detto volgarmente tartufo nero ordinario o tartufo di Bagnoli;
- 7)Terfezia leonis. Le caratteristiche botaniche ed organolettiche delle sette specie commerciabili sopra indicate sono riportate nell'Allegato n. 1 che fa parte integrante della presente legge.
Testo in vigore dal 7 agosto 1970 al 5 gennaio 1986
