Art. 16
Provvedimento abrogato dalla l. 16 dicembre 1985 n. 752.
Abrogato dal 5 gennaio 1986
Provvedimento abrogato dalla l. 16 dicembre 1985 n. 752.
Abrogato dal 5 gennaio 1986
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2 versioni dal 1970
Confronto con la versione in vigore dal 7 agosto 1970 al 5 gennaio 1986. 122 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Ogni violazione delle norme della tutela di legge comporta la confisca del prodotto. Ogni violazione delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 3 e 5 e' punita con la sanzione amministrativa da lire 5.000 a lire 50.000. Per dette violazioni e' ammessa la conciliazione avanti all'ispettore compartimentale delle foreste competente per territorio con le modalita' di cui all'articolo 35, secondo e terzo comma, e dei successivi articoli 36 e 37 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267. Ogni violazione delle disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 e' punita con l'ammenda da lire 40.000 a lire 120.000 salvo non costituisca delitto a norma degli articoli 515 e 516 del codice penale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 16 DICEMBRE 1985 N. 752
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1970-07-17;568~art16 · fonte del testo