Art. 1
Provvedimento abrogato dalla l. 16 dicembre 1985 n. 752.
Abrogato dal 5 gennaio 1986
Provvedimento abrogato dalla l. 16 dicembre 1985 n. 752.
Abrogato dal 5 gennaio 1986
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2 versioni dal 1970
Confronto con la versione in vigore dal 7 agosto 1970 al 5 gennaio 1986. 126 parole tolte, 9 parole aggiunte in 8 capoversi.
tolto: I tartufi destinati al consumo devono appartenere ad uno dei seguenti generi e specie, rimanendo vietato il commercio di qualsiasi altro tipo:
tolto: 1) Tuber melanosporum Vitt. - Detto volgarmente tartufo nero pregiato di Norcia o di Spoleto;
tolto: 2) Tuber magnatum Pico. - Detto volgarmente tartufo bianco del Piemonte o di Alba, e tartufo bianco di Acqualagna;
tolto: 3) Tuber brumale Vitt. - Detto volgarmente tartufo nero d'inverno o trifola nera;
tolto: 4) Tuber melanosporum var. moschatum De Ferry. - Detto volgarmente tartufo moscato;
tolto: 5) Tuber aestivum Vitt. - Detto volgarmente tartufo d'estate o Scorzone;
tolto: 6) Tuber mesentericum Vitt. - Detto volgarmente tartufo nero ordinario o tartufo di Bagnoli;
tolto: 7) Terfezia leonis. Le caratteristiche botaniche ed organolettiche delle sette specie commerciabili sopra indicate sono riportate nell'Allegato n. 1 che fa parte integrante della presente legge.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 16 DICEMBRE 1985 N. 752
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1970-07-17;568~art1 · fonte del testo