Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 agosto 1970 al 5 gennaio 1986. Leggi il testo vigente →

I tartufi freschi, per essere posti in vendita al consumatore, devono essere distinti per specie e varieta', ben maturi e sani, liberi da corpi estranei e impurita'. I tartufi interi devono essere tenuti separati dai tartufi spezzati. I "pezzi" e il "tritume" di tartufo devono essere venduti separatamente, senza terra e materie estranee, distinti per specie e varieta'. Per i "pezzi" e il "tritume" di tartufo e' pero' tollerata la presenza di altre specie commestibili, fra quelle ammesse al commercio, fino a un massimo del 3 per cento per i "pezzi", e dell'8 per cento per il "tritume". Sono considerati "pezzi" le porzioni di tartufo di dimensione superiore a cm. 0,5 e "tritume" quelle di dimensione inferiore. Sui tartufi freschi interi, in pezzi o in tritume, esposti al pubblico per la vendita, deve essere indicato, su apposito cartoncino a stampa, il nome latino e italiano di ciascuna specie e varieta', secondo la denominazione ufficiale riportata nell'articolo 1. La denominazione di origine geografica, come riportata all'articolo 1 per alcuni generi e specie, puo' essere attribuita solo ai prodotti raccolti nelle zone ivi indicate.

Testo in vigore dal 7 agosto 1970 al 5 gennaio 1986

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1970-07-17;568~art7 · fonte del testo