Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 agosto 1970 al 5 gennaio 1986. Leggi il testo vigente →

I comuni sono autorizzati a disciplinare la raccolta dei tartufi fissando l'inizio e la fine della raccolta di ciascuna specie e varieta', in armonia con le disposizioni della presente legge. La vendita al pubblico dei tartufi puo' essere fatta soltanto nei luoghi autorizzati dall'autorita' comunale.

Testo in vigore dal 7 agosto 1970 al 5 gennaio 1986

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1970-07-17;568~art8 · fonte del testo