Disciplina della raccolta e del commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo
Art. 8
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I comuni sono autorizzati a disciplinare la raccolta dei tartufi fissando l'inizio e la fine della raccolta di ciascuna specie e varieta', in armonia con le disposizioni della presente legge. La vendita al pubblico dei tartufi puo' essere fatta soltanto nei luoghi autorizzati dall'autorita' comunale.
Testo in vigore dal 7 agosto 1970 al 5 gennaio 1986
