[1]Il raccoglitore, che deve essere munito della carta di autorizzazione prevista dalla legge 6 gennaio 1931-IX, n. 99, e' obbligato a consegnare giornalmente il prodotto raccolto alle persone, ditte od enti di cui al successivo art. 4.
[2]E' vietato l'insaccamento delle foglie, le quali debbono essere tenute in cesti e non pressate, dal momento della raccolta a quello della consegna.
Testo vigente dal 17 dicembre 1942
