All'articolo 3 della legge 5 agosto 1981, n. 441, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

  • a)il terzo comma e' sostituito dal seguente: "La cessione di recipienti, imballaggi e contenitori utilizzati in tutte le fasi della vendita all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli si effettua verso il corrispettivo di un prezzo identico a quello di acquisto. Tale prezzo, aggiuntivo a quello di vendita dei prodotti, deve essere indicato distintamente nella fattura di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni.";
  • b)e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Gli imballaggi in legno che non siano nuovi possono essere utilizzati nella vendita all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, di qualifica diversa da quelle 'extra' e 'prima', solamente se integri, puliti ed asciutti". AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restando invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Testo vigente dal 17 aprile 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-04-10;128~art1 · fonte su Normattiva