Dopo l'articolo 232 delle disposizioni transitorie del codice civile e' inserito il seguente articolo: "232-bis. - A decorrere dal 25 novembre 1973, la responsabilita' per danni del conservatore dei registri immobiliari e' regolata dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato, salvo che per i rapporti definiti con sentenza passata in giudicato, con transazione, o comunque esauriti".

Testo vigente dal 5 febbraio 1983

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Corte costituzionale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1983-01-21;22~art5 · fonte su Normattiva