Art. 11 — Disposizioni a salvaguardia dell'integrità ambientale, dell'equilibrio ecologico e dell'assetto urbanistico
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Alla richiesta di concessione di coltivazione deve essere allegato uno studio di valutazione preventiva delle modifiche ambientali che le attivita' programmate comportano o possono comportare nel corso del tempo, nonche' delle opere di recupero ambientale che si propone di eseguire. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato trasmette lo studio di cui al precedente comma al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al Ministero per i beni culturali e ambientali, al Ministero per l'ecologia, alle Regioni ed ai Comuni interessati, che esprimono parere vincolante entro sei mesi dalla comunicazione. Trascorso tale termine lo studio si intende valutato positivamente. La concessione di coltivazione puo' essere ugualmente rilasciata in difformita', previa deliberazione del CIPE integrato con la partecipazione del Ministro per l'ecologia e del Ministro per i beni culturali e ambientali, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o su richiesta della Regione interessata. La concessione di coltivazione costituisce, nel caso in cui sia necessario, variante degli strumenti urbanistici vigenti. Il rilascio della concessione di coltivazione non esonera il richiedente dall'assolvimento di ogni altro obbligo previsto dalla legislazione vigente prima di dar corso alla realizzazione delle opere previste dal progetto di coltivazione.
Testo in vigore dal 24 dicembre 1986 al 11 marzo 2010
