1. La Regione attraverso il piano regionale di sviluppo e il piano urbanistico territoriale, promuove la qualificazione degli insediamenti umani, produttivi e delle infrastrutture: provvede alla difesa dell'equilibrio ecologico ed alla tutela e valorizzazione delle risorse culturali e paesistiche. 2. Assume il carattere policentrico del territorio umbro come fattore determinante per la qualificazione dell'ambiente urbano regionale e dello sviluppo economico e sociale. A questo fine favorisce il recupero e la rivitalizzazione degli insediamenti e dei centri storici. 3. Adotta provvedimenti tesi alla salvaguardia dalle calamita' anche attraverso il concorso alla organizzazione di servizi e strutture di protezione civile.

Testo vigente dal 1 febbraio 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-01-23;44~art20 · fonte su Normattiva