Art. 13 — Revoca della concessione per l'ampliamento del campo geotermico
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La concessione rilasciata per l'utilizzazione di risorse geotermiche di interesse locale puo' essere revocata qualora a seguito del riconoscimento del carattere nazionale del campo geotermico il titolare non dimostri di avere adeguate capacita' tecniche ed economiche per realizzare un progetto geotermico di interesse nazionale. Il titolare della concessione revocata ha diritto a ricevere dal nuovo titolare una quantita' di risorse geotermiche equivalente a quella estraibile mediante il titolo revocato ovvero una indennita' sostitutiva determinata di accordo fra le parti e commisurata al valore delle risorse geotermiche estraibili mediante il titolo revocato. In caso di mancato accordo decide un collegio arbitrale composto da un presidente nominato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e da due rappresentanti delle parti.
Testo in vigore dal 24 dicembre 1986 al 11 marzo 2010
