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Qualora nel corso delle perforazioni vengano rinvenuti idrocarburi liquidi o gassosi ne deve essere data immediata comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. L'autorita' mineraria, ove il quantitativo scoperto si manifesti significativo agli effetti di una utilizzazione energetica, ed in attesa dei necessari accertamenti, puo' ordinare la sospensione dei lavori di perforazione. Le operazioni di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche possono essere riprese, se compatibili e su successiva autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia, con le eventuali cautele e misure di sicurezza all'uopo disposte. Nel caso in cui il rinvenimento di idrocarburi dia luogo al rilascio di nuovo titolo minerario per tali minerali ad altro titolare, quest'ultimo e' tenuto al rimborso delle spese dirette e indirette sostenute nell'ambito del precedente titolo.

Testo in vigore dal 24 dicembre 1986 al 11 marzo 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1986-12-09;896~art14 · fonte su Normattiva