Disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche

Art. 22 — Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia

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Il Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia da' parere nei casi previsti dalla presente legge e dalle altre leggi e regolamenti in vigore, nonche' ogni qualvolta sia richiesto dall'autorita' mineraria. Il Comitato e' integrato, quando delibera sulle materie disciplinate dalla presente legge, dal dirigente generale delle fonti di energia e delle industrie di base del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da un dirigente superiore tecnico e da un dirigente superiore amministrativo della Direzione generale delle miniere, e da due titolari di cattedra nominati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato esperti rispettivamente nelle discipline della ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche e nella utilizzazione delle risorse geotermiche a fini energetici nonche' da un esperto designato dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e da un rappresentante ciascuno dell'ENEA e del CNR. Con provvedimento del suo presidente, il Comitato e' integrato, altresi', da un esperto in rappresentanza della Regione interessata per affari di rilevante interesse della Regione medesima.

Testo in vigore dal 24 dicembre 1986 al 11 marzo 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1986-12-09;896~art22 · fonte su Normattiva