Art. 9 — Piccole utilizzazioni locali
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L'esecuzione dei pozzi di profondita' fino a 400 metri per ricerca, estrazione ed utilizzazione di acque calde, comprese quelle sgorganti da sorgenti per potenza termica complessiva non superiore a 2.000 chilowatt termici, e' autorizzata dalla Regione territorialmente competente con le modalita' di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Si applica, ricorrendone i presupposti, il comma 7 del precedente articolo 3.
Testo in vigore dal 24 dicembre 1986 al 15 agosto 2009
