Art. 9 — Piccole utilizzazioni locali
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(( 1. L'esecuzione dei pozzi di profondita' fino a 400 metri per ricerca, estrazione e utilizzazione di acque calde, comprese quelle sgorganti da sorgenti, per potenza termica complessiva non superiore a 2.000 chilowatt termici, anche per eventuale produzione di energia elettrica con impianti a ciclo binario ad emissione nulla, e' autorizzata dalla regione territorialmente competente con le modalita' previste dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775)) Si applica, ricorrendone i presupposti, il comma 7 del precedente articolo 3.
Testo in vigore dal 15 agosto 2009 al 11 marzo 2010
