I posti telefonici pubblici possono essere affidati in gestione ai piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile ed ubicati in locali da loro utilizzati. Nei casi in cui, previo accertamento dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, tale possibilita' non sussiste, i collegamenti telefonici possono essere realizzati anche mediante l'installazione di telefoni a prepagamento in cabine a disposizione del pubblico.

Testo vigente dal 19 maggio 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-05-14;220~art3 · fonte su Normattiva