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A chiunque adibisce alla riproduzione animali o utilizza per trapianti embrioni o altro materiale riproduttivo in modo difforme da quanto previsto nell'articolo 5, si applicano, salvo che il fatto costituisca reato, le seguenti sanzioni amministrative:

  • a)il pagamento della somma di lire duemilioni per ciascun capo adibito o della somma di lire centomila per ogni dose di materiale riproduttivo utilizzata nell'ambito della specie bovina e bufalina;
  • b)il pagamento della somma di lire quattrocentomila per ciascun capo adibito o della somma di lire quarantamila per ogni dose di materiale riproduttivo utilizzata nell'ambito della specie suina; nei casi di utilizzazione del verro in forma girovaga o in monta pubblica di cui all'articolo 5, comma 5, la sanzione suddetta e' aumentata di un terzo per ciascun capo;
  • c)il pagamento della somma di lire duecentomila per ciascun capo adibito o della somma di lire ventimila per ogni dose di materiale riproduttivo utilizzata nell'ambito della specie ovina e caprina;
  • d)il pagamento della somma di lire quattromilioni per ciascun capo adibito o della somma di lire duecentomila per ogni dose di materiale riproduttivo utilizzata nell'ambito della specie equina; in caso di utilizzazione dello stallone in forma girovaga di cui all'articolo 5, comma 5, la sanzione anzidetta e' aumentata di un terzo per ciascun capo. Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, il materiale riproduttivo utilizzato e' confiscato e ne viene ordinata la distruzione a spese del contravventore; il capo o i capi utilizzati sono sequestrati cautelarmente ((...)). (( Le sanzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2, aumentate di un terzo, si applicano, salvo che il fatto costituisca reato, anche a chiunque impiega, per la riproduzione, animali privi dei requisiti sanitari stabiliti dall'articolo 4 del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 13 gennaio 1994, n. 172, nonche' a chiunque produce, distribuisce e utilizza materiale seminale o embrioni privi dei requisiti sanitari stabiliti dagli articoli 15 e 27 del citato decreto 13 gennaio 1994, n. 172. Salvo che il fatto costituisca reato, il responsabile della associazione a cio' preposto che custodisce i libri genealogici ed i registri anagrafici di cui all'articolo 3 in difformita' dalle prescrizioni contenute negli appositi disciplinari e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5 milioni a lire 30 milioni. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle violazioni dell'articolo 35 del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 13 gennaio 1994, n. 172, in materia di requisiti del bestiame e del materiale seminale ammessi all'importazione e all'esportazione. ))

Testo in vigore dal 28 agosto 1999 al 9 giugno 2018

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1991-01-15;30~art9 · fonte su Normattiva