Provvedimento abrogato dalla l. 15 gennaio 1991, n. 30 come modificata dalla l. 3 agosto 1999, n. 280.
Abrogato dal 28 agosto 1999
Provvedimento abrogato dalla l. 15 gennaio 1991, n. 30 come modificata dalla l. 3 agosto 1999, n. 280.
Abrogato dal 28 agosto 1999
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge 3 febbraio 1963 n. 126, concernente la disciplina della riproduzione bovina in riferimento agli artt. 41 comma terzo e 42 comma secondo Cost. Tali norme - emanate per colmare la lacuna normativa verificatasi a seguito della sentenza n. 4 del 1962, che dichiarò la incostituzionalità degli artt. 4, 5, 6, 7, 8, della legge 29 giugno 1929 n. 1366 per violazione della riserva di legge di cui all'art. 41 Cost. - riservano all'autorità amministrativa la determinazione dei requisiti necessari per ottenere l'iscrizione dei bovini nei registri genealogici e subordinano l'impiego di tali bovini nella riproduzione al rilascio di un attestato di abilitazione. Nei libri è consentita solo l'iscrizione di riproduttori selezionati la cui conformazione e le cui attitudini funzionali siano riconosciute rispondenti all'indirizzo di miglioramento fissato per la zona interessata; con la procedura dell'attestato di abilitazione si permette l'impiego dei soli tori di pregio, che dimostrino di possedere e di trasmettere in modo spiccato i caratteri morfo-funzionali della rispettiva razza e siano di conseguenza capaci di produrre bestiame di più elevato rendimento. L'attribuzione al Ministero dell'agricoltura e foreste della concreta determinazione dei requisiti genotipici, morfologici e funzionali corrispondenti ai caratteri di ciascuna razza va considerata in relazione al carattere strettamente tecnico della materia, ne' il potere conferito è tale da potersi considerare assolutamente discrezionale. L'iscrizione nei libri genealogici è subordinata a presupposti indicati nella legge e ad un esame nel quale interviene anche un delegato dell'associazione nazionale allevatori di bovini alla cui razza appartiene il soggetto esaminato. La Camera di commercio provvede a rilasciare l'attestato di abilitazione del bovino, o a vietarne l'impiego, in ottemperanza alle direttive stabilite dalla Commissione zootecnica provinciale, di cui fa pure parte un rappresentante degli allevatori in modo da favorire l'impiego di quei riproduttori che abbiano dimostrato regolarità e potenza di trasmissione dei caratteri da esaltare e consolidare in ciascuna razza e di vietare, per contro, l'attività dei soggetti che abbiano rivelato di appartenere a linee di bassa produttività.
Art. 2 Disciplina della riproduzione bovina · Art. 3 Disciplina della riproduzione bovina
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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2 versioni dal 1963
Confronto con la versione in vigore dal 2 marzo 1963 al 28 agosto 1999. 265 parole tolte, 18 parole aggiunte.
tolto: I libri genealogici sono istituiti per singole razze di bovini previa autorizzazione del Ministro per l'agricoltura e per le foreste dalle Associazioni nazionali di allevatori giuridicamente riconosciute, che abbiano, a norma del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, depositato il marchio ufficiale per la identificazione dei soggetti, e sono tenuti dalle stesse Associazioni sotto la sorveglianza e con le modalita' stabilite dal Ministero, che vigila anche sullo svolgimento dei controlli funzionali, delle analisi genetiche e delle altre attivita' connesse alla tenuta dei libri medesimi. Il Ministero puo' direttamente provvedere all'istituzione e alla tenuta dei libri, in difetto di iniziativa da parte delle suddette Associazioni, e puo' affidarne la tenuta agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura in caso di accertate irregolarita'. Possono essere iscritti nei libri genealogici su domanda di chi vi abbia interesse i bovini di razza pura, che siano in possesso dei requisiti genotipici, morfologici e funzionali corrispondenti ai caratteri della razza, determinati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in rapporto alle esigenze della selezione e che provengano da allevamenti nei quali sia in corso, sotto il controllo dello Stato, l'azione di risanamento per la tubercolosi e per la brucellosi. L'iscrizione e' disposta previo esame del bovino da parte di un funzionario tecnico dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, designato dal capo dell'Ispettorato, e da un delegato dell'Associazione nazionale degli allevatori dei bovini delle razze cui appartiene il soggetto esaminato, che deve provenire da allevamenti i quali, sotto il profilo sanitario, ricadano nelle condizioni previste dal comma precedente. I soggetti iscritti nel libro devono essere contrassegnati da apposita marcatura stabilita dal Ministero, da eseguirsi a spese del richiedente.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 15 GENNAIO 1991, N. 30 COME MODIFICATA DALLA L. 3 AGOSTO 1999, N. 280
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1963-02-03;126~art2 · fonte del testo