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La Commissione zootecnica provinciale e' composta dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, che la presiede, dal veterinario provinciale e da un rappresentante degli allevatori, scelto, insieme ad un supplente, dal capo dell'Ispettorato provinciale della agricoltura fra gli allevatori di bovini iscritti nei libri genealogici della Provincia salvo il caso previsto dal secondo comma dell'articolo 8. Il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura ed il veterinario provinciale possono farsi sostituire nelle adunanze della Commissione da altro funzionario del loro stesso ufficio. Il rappresentante degli allevatori ed il supplente durano in carica quattro anni e possono essere confermati. I compiti demandati alle Commissioni provinciali per l'approvazione dei tori dall'articolo 3 della legge 25 luglio 1952, n. 1009 e dal relativo regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1958, n. 1256, sono assegnati alle Commissioni di cui al comma precedente.
Testo in vigore dal 2 marzo 1963 al 28 agosto 1999
