Provvedimento abrogato dalla l. 15 gennaio 1991, n. 30, come modificata dalla l. 3 agosto 1999, n. 280.
Abrogato dal 28 agosto 1999
Provvedimento abrogato dalla l. 15 gennaio 1991, n. 30, come modificata dalla l. 3 agosto 1999, n. 280.
Abrogato dal 28 agosto 1999
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2 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 5 agosto 1952 al 28 agosto 1999. 102 parole tolte, 18 parole aggiunte.
tolto: I tori, i cavalli e gli asini stalloni, a chiunque appartenenti, non possono essere impiegati per la fecondazione artificiale, senza aver riportata annualmente apposita approvazione, che viene rilasciata, per i tori, dalle stesse Commissioni provinciali di cui all'art. 6 della legge 29 giugno 1929, n. 1366, e successive modificazioni, e per i cavalli e gli asini stalloni, dalle Commissioni circoscrizionali, di cui all'art. 15 della medesima legge e successive modificazioni. I verri e gli arieti da impiegare per la fecondazione artificiale, debbono ugualmente aver riportata apposita approvazione annuale, che viene rilasciata dalle stesse commissioni previste per l'approvazione dei tori dal comma precedente.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 15 GENNAIO 1991, N. 30, COME MODIFICATA DALLA L. 3 AGOSTO 1999, N. 280
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-07-25;1009~art3 · fonte del testo