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E' vietato mantenere in allevamento, tranne che per la produzione della carne o per altre utilizzazioni specificatamente ammesse dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, maschi bovini interi dei quali non sia stata chiesta l'abilitazione per la riproduzione o per i quali l'abilitazione non sia stata concessa. I maschi bovini interi mantenuti in allevamento per la produzione della carne o per altre utilizzazioni ammesse ai sensi del precedente comma devono essere denunciati alla Camera di commercio, industria e agricoltura, che ne ordina la marcatura, a spese dell'interessato, fissandone il termine e le modalita'.

Testo in vigore dal 2 marzo 1963 al 28 agosto 1999

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-02-03;126~art5 · fonte del testo