Provvedimento abrogato dalla l. 15 gennaio 1991, n. 30, come modificata dalla l. 3 agosto 1999, n. 280.
Abrogato dal 28 agosto 1999
Provvedimento abrogato dalla l. 15 gennaio 1991, n. 30, come modificata dalla l. 3 agosto 1999, n. 280.
Abrogato dal 28 agosto 1999
L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 5 agosto 1952 al 28 agosto 1999. 230 parole tolte, 18 parole aggiunte.
tolto: I contravventori alle disposizioni contenute negli articoli 1 e 3 della presente legge sono puniti con l'ammenda fino a lire 100.000. Per le violazioni delle norme regolamentari di esecuzione della presente legge, le quali saranno determinate nello stesso regolamento, si applica la pena dell'ammenda fino a lire 50.000. Indipendentemente dal procedimento penale, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con l'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica, puo' disporre, a carico dei trasgressori, la sospensione fino a tre mesi, e, nei casi piu' gravi, la revoca delle autorizzazioni di cui all'art. 1. Nel caso di condanna, in seguito ad uso per la fecondazione artificiale di riproduttori maschi non approvati ai sensi del precedente art. 3, i riproduttori stessi devono, a cura dei proprietari, esseri castrati entro 15 giorni dalla data in cui la sentenza e' divenuta irrevocabile, salvo che il riproduttore sia stato dichiarato idoneo alla monta naturale. Qualora la castrazione non sia eseguita nel termine stabilito, vi provvedono d'ufficio ed a spese del proprietario, l'ispettorato provinciale dell'agricoltura, se si tratta di tori, di verri e di arieti, e il deposito cavalli stalloni, se si tratta di cavalli e di asini stalloni. Indipendentemente dal procedimento penale, qualora il trasgressore sia autorizzato all'esercizio di una stazione di monta pubblica, e' disposta la sospensione fino ad un anno e, nei casi di recidiva, la revoca della autorizzazione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 15 GENNAIO 1991, N. 30, COME MODIFICATA DALLA L. 3 AGOSTO 1999, N. 280
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-07-25;1009~art5 · fonte del testo