Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 marzo 1963 al 28 agosto 1999. Leggi il testo vigente →

Gli atti fecondativi devono essere documentati con attestazione scritta da parte del possessore del toro riproduttore, redatta su appositi moduli, conformi al tipo prescritto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e distribuiti ai possessori dei tori dalla Camera di commercio, industria e agricoltura dietro versamento della somma di lire 100 per ciascun modulo, oltre al rimborso delle relative spese di costo. I possessori di bovine gravide e di vitelli di eta' sino a sei mesi sono tenuti ad esibire la suddetta attestazione a richiesta degli addetti alla vigilanza di cui allo articolo 9. Il provento delle somme versate alla Camera di commercio, industria e agricoltura ai sensi del primo comma del presente articolo, con esclusione di quelle pagate per rimborso del costo dei moduli, sara' destinato alle attivita' di miglioramento dei bovini e ripartito secondo le direttive del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, tra le organizzazioni giuridicamente riconosciute che gestiscono tali attivita' sotto la vigilanza del Ministero stesso. Nella predetta ripartizione sara' tenuto conto delle esigenze delle gestioni di cui sopra.

Testo in vigore dal 2 marzo 1963 al 28 agosto 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1963-02-03;126~art7 · fonte del testo