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La vigilanza per l'applicazione della presente legge e' affidata alle Camere di commercio, industria e agricoltura che la esercitano a mezzo di guardie giurate, agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, che la esercitano a mezzo di funzionari a cio' delegati dai capi degli Ispettorati stessi, ai veterinari comunali, agli agenti del Corpo forestale dello Stato ed a tutti gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

Testo in vigore dal 2 marzo 1963 al 28 agosto 1999

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-02-03;126~art9 · fonte del testo